Ricevimento del Pubblico

Per il servizio di Ricevimento del Pubblico del Giudice di Pace in materia civile, nei limiti della sua competenza (vedi sezione COMPITI), è necessaria la prenotazione dell'appuntamento da effettuarsi nella sezione Home > Servizi per il Cittadino > Richiesta Appuntamento.

Si rammenta all'Utenza che il Giudice di Pace è un magistrato giudicante e non un consulente giuridico e neanche un avvocato a disposizione del pubblico: non è quindi possibile richiedere pareri e consulenze.

Per le sanzioni amministrative (multe) è necessario depositare ricorso scritto e non è previsto il servizio di Ricevimento del Pubblico, si rammenta, altresì, che il Giudice di Pace non è competente per opposizioni avverso imposte e tasse (bollo auto, rifiuti, ecc.) per le quali bisogna rivolgersi alla Commissione Tributaria Provinciale.

La legge attribuisce al Giudice di Pace la funzione di mediatore: i cittadini possono rivolgersi a lui, per tutte le materie per cercare un accordo amichevole senza instaurare una causa ( Istanza di Conciliazione in sede non Contenziosa ex art. 322 c.p.c.) vedi sezione COME FARE PER – CIVILE -ISTANZA DI CONCILIAZIONE EX ART.322 C.P.C

Il Giudice di Pace è competente per le domande ex art. 316 2° comma c.p.c. *. vedi sezione COME FARE PER – CIVILE – CITAZIONE ORALE EX ART. 316 C.P.C.

Le richieste d'appuntamento pervenute tramite la sezione dedicata (Home > Servizi per il Cittadino > Richiesta Appuntamento) saranno esaminate dal Giudice di Pace il quale potrà respingere motivatamente la richiesta, ritenendola non funzionale alla proposizione di domanda verbale ex art. 316 2° comma c.p.c.; o fissare un appuntamento davanti a sé (anche nel caso abbia bisogno di chiarimenti).