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Ricevimento del Pubblico
Per il servizio di Ricevimento del Pubblico del Giudice di Pace in materia civile, nei limiti della sua
competenza (vedi sezione COMPITI), è necessaria la prenotazione
dell'appuntamento da effettuarsi nella
sezione Home > Servizi per il Cittadino > Richiesta Appuntamento.
Si rammenta all'Utenza che il Giudice di Pace è un magistrato giudicante e non
un consulente giuridico e neanche un avvocato a disposizione del pubblico:
non è quindi possibile richiedere pareri e consulenze.
Per le sanzioni amministrative (multe) è necessario depositare ricorso scritto e
non è previsto il servizio di Ricevimento del Pubblico, si rammenta, altresì,
che il Giudice di Pace non è competente per opposizioni avverso imposte e
tasse (bollo auto, rifiuti, ecc.) per le quali bisogna rivolgersi alla Commissione Tributaria Provinciale.
La legge attribuisce al Giudice di Pace la funzione di mediatore: i cittadini
possono rivolgersi a lui, per tutte le materie per cercare un accordo amichevole
senza instaurare una causa (
Istanza di Conciliazione in sede non Contenziosa ex art. 322 c.p.c.) vedi sezione
COME FARE PER – CIVILE -ISTANZA DI CONCILIAZIONE EX ART.322 C.P.C
Il Giudice di Pace è competente per le domande ex art. 316 2° comma c.p.c. *. vedi sezione
COME FARE PER – CIVILE – CITAZIONE ORALE EX ART.
316 C.P.C.
Le richieste d'appuntamento pervenute tramite la sezione dedicata
(Home > Servizi per il Cittadino > Richiesta Appuntamento) saranno esaminate
dal Giudice di Pace il quale potrà respingere motivatamente la richiesta,
ritenendola non funzionale alla proposizione di domanda verbale ex art. 316
2° comma c.p.c.; o fissare un appuntamento davanti a sé
(anche nel caso abbia bisogno di chiarimenti).
finecontenuti