Istanza di conciliazione ex art.322 c.p.c
INFORMAZIONI GENERALI
Il GDP svolge anche il ruolo di arbitro.
L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro I (art. 322 c.p.c.).
Se l'accordo raggiunto nella conciliazione rientra nella competenza del Giudice di Pace, il verbale diventa titolo esecutivo: questo significa che nel caso in cui una delle parti non adempia a quanto stabilito, l'altra può' procedere all'esecuzione forzata e al pignoramento dei beni, senza dover ricorrere ancora una volta all'intervento di un giudice.
Se l'accordo raggiunto nella conciliazione non rientra nella competenza del Giudice di Pace, il verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio.
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