ISTRUZIONI PER IL CITTADINO IN PROPRIO (NO AVVOCATI)
L’opposizione ad una sanzione amministrativa si propone con ricorso.
L’Ufficio GdP competente per territorio è quello dove è stata commessa o accertata l’infrazione e il ricorrente può stare in giudizio anche senza il patrocinio di un legale; nel caso ci si avvalga della nomina di un difensore, le notificazioni e le comunicazioni, nel corso del procedimento, sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite del c.p.c.
Quando l’opposizione non sia presentata da un avvocato, l’opponente deve dichiarare la propria residenza: se manca l’indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.
Il termine per proporre ricorso è di 30 giorni dalla data di ricevimento dell’atto (notifica a mani, o, n caso di notifica postale, dal ritiro dell’atto o comunque decorsi 10 giorni dall’avviso ex art. 8 Legge 890/82 e successive modificazioni), mentre il termine è di 60 giorni se l’interessato risiede all’estero.
Per computare il termine ultimo, si contano materialmente 30 (o 60) giorni consecutivi, escludendo il giorno nel quale si è ricevuta la notifica dell’atto.
Entro tali termini, il ricorso, redatto in lingua italiana e debitamente firmato, per l’iscrizione a ruolo deve essere:
- Depositato a mani personalmente o tramite terza persona munita di delega, all’Ufficio del Giudice di Pace, Cancelleria Centrale Civile, previa prenotazione accesso allo sportello (dal Lun al Ven dalle ore 9,00 alle ore 12,00) link : "PRENOTAZIONE ON LINE ACCESSI CANCELLERIA CIVILE PRIVATO CITTADINO"
- E' prorogato l'accesso fisico fino alle ore 13,30 unicamente per gli atti scadenti in giornata.
- In alternativa, inviato per raccomandata (originale + 1 COPIA): in questo caso, fa fede il timbro postale di spedizione che varrà come pervenuto/depositato anche nella giornata di Sabato.
(In allegato modulo/schemino per la ricerca del numero di ruolo tramite i servizi on line Giudice di Pace per i ricorsi inviati via posta)
Il ricorso inviato per PEC, PEO o fax, è ritenuto irricevibile, e pertanto non verrà iscritto a ruolo.
In ogni caso, è necessario presentare l’originale del ricorso autografato, corredato dell’originale dell’atto impugnato (verbale, cartella, ordinanza prefettizia, ecc.): in assenza di tale documentazione, il ricorso verrà dichiarato irricevibile.
Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato. L’eventuale sospensione va richiesta e motivata nel ricorso.
Nel ricorso deve essere dichiarato il valore della causa e, in base a ciò, deve essere pagato telematicamente il Contributo Unificato e l’eventuale marca da bollo di €.27,00 per diritti di cancelleria, dovuti solo se il valore è superiore €.1.033,00.(vedi Tabella in calce)
Il ricorso deve essere proposto dall’intestatario dell’atto notificato.
Nel caso di violazioni al CdS non contestate immediatamente, ed il cui conducente è diverso dal proprietario del veicolo, è consigliabile che il ricorso sia proposto congiuntamente.
NB Lo storico dei ricorsi (fissazione udienza, rinvii, deposito provvedimenti, ect.) è consultabile on line avvalendosi dei servizi on line Giudice di Pace .
NB: La cancelleria centrale non rilascia ricevute del ricorso; può, eventualmente, rilasciare una copia con il depositato del ricorso, previa apposizione di una marca da bollo, pagata telematicamente, del valore di € 3,92.