Compiti

Il giudice di pace, secondo la legge istitutiva, è un giudice ordinario ed appartiene all’ordine giudiziario «il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile» (art. 1, Legge n. 374 del 21 novembre 1991).


COMPETENZA PER TERRITORIO

Il Giudice di Pace è competente nei limiti del territorio comprensivo dei seguenti comuni (clicca qui).


COMPETENZA PER MATERIA

Per materia civile
ll giudice di Pace è giudice di primo grado, secondo le competenze per valore e per materia stabilite rispettivamente dagli artt. 7-9 c.p.c. e dalle ulteriori disposizioni che ne regolano la competenza. Riassumendo, il giudice di pace è competente:

a) per le cause aventi per oggetto esclusivamente beni mobili il cui valore non ecceda € 10.000,00; 
b) per le cause relative al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, purchè il valore della controversia non superi € 25.000,00;
c) per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il limite di € 15.493,71, con le eccezioni e le limitazioni previste dall'art. 22 bis della stessa legge;
d) per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all'art. 75 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
e) per le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada (art. 204-bis).
f) opposizione all’ordinanza-ingiunzione ex art. 3 R.D. 639/1910 nel limite di valore di € 5.000.

Il terzo comma dell'art. 7 c.p.c. attribuisce al giudice di pace la competenza, in senso assoluto o mero (qualunque sia il loro valore), nelle cause relative a:
1) apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
2) misura e modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
3) rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità. Le cause ex art. 7, comma 3, c.p.c., vanno decise secondo diritto e, conseguentemente, possono essere impugnate con l'ordinario mezzo dell'appello ex art. 339 c.p.c..

Per materia penale
La competenza penale del GDP è stata introdotta con il Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 ed è elencata nell’art. 4 dello stesso.

Nel rispetto della natura stessa di quest’organo l’art. 3 stabilisce “Nel corso del procedimento, il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti.” Per i reati procedibili a querela la persona offesa (munita di difensore) può citare l’imputato direttamente dinanzi al giudice di pace per vederlo condannare alla pena prevista e al risarcimento dei danni.

In materia di immigrazione

Il giudice di pace è competente ai sensi degli artt. 13 e ss. del Testo Unico immigrazione (D.Lgs n. 286 del 1998):

-per la convalida del provvedimento del questore che dispone l’accompagnamento alla frontiera dello straniero oggetto di espulsione amministrativa disposta dal prefetto (art. 13);

-in sede di ricorso avverso l’espulsione disposta dal prefetto (art. 13 e 13-bis);

-per la convalida dell’eventuale trattenimento dello straniero presso un centro di identificazione ed espulsione (art. 14).

 

I NOSTRI SERVIZI - Quanto costano

Materia civile
Per rivolgersi al GDP è necessario corrispondere una tassa, detta contributo unificato, che varia in relazione al valore della causa e alla tipologia del rito. La tabella che segue fornisce gli importi per i diversi tipi di cause. Tali importi si applicano anche per il procedimento di conciliazione non contenziosa ex art. 322 cpc. Oltre a tale importo è dovuto un diritto di cancelleria di € 27,00 per cause di valore superiore a € 1.100, nonché il pagamento dell’imposta di registro se dovuta, per le cause di importo superiore ad € 1033.

Processo civile ordinario

 

Valore

1° grado

Impugnazione

Cassazione

 

Per i processi di valore fino a € 1.100,00

€ 43,00

€ 64,50

€ 86,00

 

Per i processi di valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00

€ 98,00

€ 147,00

€ 196,00

 

Per i processi di valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00

€ 237,00

€ 355,50

€ 474,00

 

Per i processi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del Giudice di Pace

€ 237,00

€ 355,50

€ 474,00

 

Per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
In aggiunta a quanto corrisposto al deposito del ricorso monitorio.

al 50%