Come fare per


Nomine dei difensori

Informazioni generali

Difensore “d’ufficio” significa “assegnato d’ufficio”.  La prestazione da lui svolta va retribuita dall’imputato/indagato al pari del difensore di fiducia (tranne nei casi di ammissione  al patrocinio a spese dello Stato*);  pertanto non è una difesa “gratuita”.

Le persone offese non hanno l’obbligo di nominare un difensore ma, se intendono richiedere un risarcimento dei danni subiti, devono necessariamente e in tempo utile nominare un Avvocato affinché lo stesso provveda alla costituzione di parte civile entro la prima udienza. Come per gli imputati/indagati anche le persone offese  possono essere ammesse al patrocinio a spese dello Stato*

Sia l’imputato/indagato che la persona offesa possono nominare un difensore di fiducia iscritto presso qualsiasi Foro italiano.

Albo Foro Torino: http://www.ordineavvocatitorino.it/ordine/avvocati-torino

Albo nazionale : http://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/cerca-avvocato

* Patrocinio a spese dello Stato

Il limite di reddito imponibile per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è attualmente  di Euro 11,528,41/anno (somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare); elevabile di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_7_7.page?tab=d

Per la nomina del difensore, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è predisposto un elenco apposito in quanto non tutti gli Avvocati iscritti nell’Albo generale sono abilitati a tale tipo di difesa.

http://www.ordineavvocatitorino.it/informazioni-cittadino/patrocinio-avvocati

 Per la redazione dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è consigliabile rivolgersi al difensore; è comunque possibile presentarla personalmente (muniti di copia dei documenti di identità e dei codici fiscali di tutti i componenti il nucleo familiare nonché dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata), apponendo poi la firma solo davanti al pubblico ufficiale al quale verrà presentata.  La domanda deve essere depositata nella cancelleria penale del giudice competente per il processo (per il Giudice di pace di Torino in Viale dei Mughetti 22).