Ricorso Cartabia ex art.316 cpv c.p.c.
INFORMAZIONI GENERALI
La parte può agire in giudizio personalmente con ricorso ex art. 316 cpc che viene redatto, previo appuntamento, con l'ausilio del Giudice di Pace di turno.
e ai sensi dell'art. 82 cpc:
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Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100 (1).
Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore [417, 442] (2). Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.
Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100 (1).
Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore [417, 442] (2). Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.
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Dopo la redazione del ricorso ex art. 316 cpc questo viene depositato dalla parte immediatamente e iscritto a ruolo e assegnato ad un Gdp; questi provvederà a fissare udienza onerando il ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione
finecontenuti